Art. 40 · Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
Capo IV

Art. 40

40 / 41

Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

In vigore dal 19 giu 2008
1. Il comitato del Fondo strada di cui all'articolo 285, comma 1, del Codice delibera la ripartizione del personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione, fra le imprese di assicurazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati assegnati i contratti per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti assegnati a ciascuna di esse e fino all'esaurimento degli adempimenti connessi o susseguenti alle determinazioni adottate per la ripartizione del portafoglio. 2. Quanto disposto al comma 1 non si applica al personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione. 3. Per le deliberazioni di cui al comma 1, la composizione del Comitato è integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale. 4. Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-40