Capo II
Art. 4
4 / 41Modalità per la gestione del Fondo strada
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il Fondo strada è soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2. La CONSAP tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-4