Art. 38 · Gestione separata delle imprese designate
Capo III

Art. 38

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Gestione separata delle imprese designate

In vigore dal 19 giu 2008
1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore. 3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione «Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia». 4. Le imprese non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 3 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra prevista.
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