Art. 37 · Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.
Capo III

Art. 37

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Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.

In vigore dal 1 ott 2014
1. Il Fondo caccia può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice. 2. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione. 3. L'IVASS ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonché delle convenzioni di cui all'. 4. Le imprese mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo caccia e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

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Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-37