Capo III
Art. 36
36 / 41Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia
In vigore dal 1 ott 2014
1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 304 del Codice, saranno rimborsate dal Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le imprese e il Fondo stesso.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, soggette ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, devono, in ogni caso, regolare:
a) il termine entro il quale il Fondo caccia comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a norma dell';
b) il termine entro il quale il Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilità, rimette alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;
c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo caccia prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 302 del Codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-36