Capo III
Art. 35
35 / 41Massimali di garanzia
In vigore dal 19 giu 2008
1. Per i casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, il Fondo caccia risarcisce nei limiti massimi di cui all', comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nell'ipotesi di danni alle cose di cui alle richiamate lettere b) e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte eccedente l'ammontare di euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui al citato , comma 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-35