Art. 34 · Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate
Capo III

Art. 34

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Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate

In vigore dal 19 giu 2008
1. L'impresa designata provvede a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa garantisce il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. 2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti di cui all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b),del Codice, ha azione di regresso, per conto del Fondo caccia, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese. 3. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto di cui all'articolo 302, comma 1, lettera c) del Codice, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. 4. L'eventuale azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata competente per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.
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