Art. 30 · Vigilanza governativa sul Fondo caccia
Capo III

Art. 30

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Vigilanza governativa sul Fondo caccia

In vigore dal 19 giu 2008
1. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere in qualunque momento al Fondo caccia notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-30