Art. 2 · Composizione del comitato
Capo II

Art. 2

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Composizione del comitato

In vigore dal 1 ott 2014
1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice è presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto. 2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un rappresentante dell'IVASS; d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo strada; e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale; f) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato è composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-2