Capo II
Art. 14
14 / 41Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle imprese designate ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice è effettuato secondo apposite convenzioni stipulate tra le imprese designate e il Fondo strada stesso, previste all'articolo 286, comma 2, del Codice.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano in ogni caso:
a) il termine entro il quale il Fondo strada comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del presente regolamento;
b) il termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti delle proprie disponibilità, rimette alle imprese designate il saldo dei rendiconti semestrali;
c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
e) i criteri cui le imprese si attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese chiedono il preventivo benestare al Fondo strada prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese si attengono nei rapporti con il Fondo strada stesso in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.
g) le situazioni in cui il Fondo strada può avocare a sè l'istruttoria e la definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri dando poi disposizione alla impresa designata o alla società di servizio per il successivo pagamento;
h) le modalità da seguire da parte delle società di servizio in ordine ai rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di singoli sinistri;
i) i criteri di adeguata diversificazione in ordine all'assegnazione degli incarichi ai professionisti per la quantificazione dei danni fisici e materiali o ai legali per l'assistenza dell'impresa in giudizio;
l) l'impegno delle imprese designate e delle eventuali società di servizio, nelle varie fasi di trattazione del sinistro, a rispettare termini predeterminati;
m) l'obbligo per le imprese designate e le società di servizio, quando corrispondono compensi per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, di richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e di indicare il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione, nonché l'obbligo per le stesse, nell'ipotesi di pagamento diretto dei compensi dovuti al professionista, di darne comunicazione al danneggiato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 148, comma 11, del Codice, con esclusione dei casi in cui gli importi sono stati liquidati in sentenza;
n) l'obbligo per le imprese designate e le società di servizio, per l'attività di liquidazione dei sinistri a carico del Fondo strada, di mettere a disposizione dei soggetti danneggiati strutture adeguate sia per distribuzione sul territorio, sia per accessibilità all'utenza, anche in relazione agli orari di apertura.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-14