Art. 12 · Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti
Capo II

Art. 12

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Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti

In vigore dal 19 giu 2008
Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti 1. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice recano, oltre alla denominazione dell'impresa e alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: «Impresa designata a norma dell'articolo 286 del Codice delle assicurazioni private, per la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada». 2. Le imprese designate non possono utilizzare l'intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice.
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