Art. 11 · Gestione separata delle imprese designate
Capo II

Art. 11

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Gestione separata delle imprese designate

In vigore dal 19 giu 2008
1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
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