Art. 10 · Designazione delle imprese
Capo II

Art. 10

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Designazione delle imprese

In vigore dal 1 ott 2014
1. L'IVASS designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri. 2. L'IVASS con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali società di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attività di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada. 3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-10