Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 41 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
Art. 2 Composizione del comitato Art. 3 Attribuzioni del Comitato e validità delle deliberazioni Art. 4 Modalità per la gestione del Fondo strada Art. 5 Rendiconto della gestione del Fondo strada Art. 6 Situazione patrimoniale del Fondo strada Art. 7 Vigilanza governativa sul Fondo strada Art. 8 Contributo da corrispondere al Fondo strada Art. 9 Ritardato versamento del contributo Art. 10 Designazione delle imprese Art. 11 Gestione separata delle imprese designate Art. 12 Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti Art. 13 Rendiconto delle imprese designate Art. 14 Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada Art. 15 Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate. Art. 16 Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Art. 17 Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni Art. 18 Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice. Art. 19 Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore Art. 20 Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice Art. 21 Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni Art. 22 Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Art. 23 Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada. Art. 24 Modalità di trasmissione della richiesta di risarcimento all'Organismo di indennizzo
Art. 25 Composizione del comitato Art. 26 Attribuzioni del Comitato e validità delle deliberazioni Art. 27 Modalità per la gestione del Fondo caccia Art. 28 Rendiconto della gestione del Fondo caccia Art. 29 Situazione patrimoniale del Fondo caccia Art. 30 Vigilanza governativa sul Fondo caccia Art. 31 Contributo da corrispondere al Fondo caccia Art. 32 Ritardato versamento del contributo Art. 33 Designazione delle imprese Art. 34 Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate Art. 35 Massimali di garanzia Art. 36 Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia Art. 37 Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate. Art. 38 Gestione separata delle imprese designate Art. 39 Rendiconto delle imprese designate
Art. 40 Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360