Art. 3 · Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita

Art. 3

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Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita

In vigore dal 24 giu 2008
1. Per le finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa a fianco indicata: a) noleggio di veicoli - del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481; b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.; d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.; e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, ferma restando la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti - articolo 115 del T.U.L.P.S.; h) esercizio di agenzia di affari per l'attività di sensale o per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione; i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno - articolo 115 del T.U.L.P.S.; j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.; k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.; l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; p) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.; q) commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento - , comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.; s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonché fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.
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