Art. 2 · Prevenzione dei delitti di riciclaggio

Art. 2

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Prevenzione dei delitti di riciclaggio

In vigore dal 24 giu 2008
1. Per le finalità della prevenzione dei delitti di riciclaggio, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati all'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata: a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione; c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; d) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.; e) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento - , comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.; g) gestione di case da gioco - , comma 1, lettera i) del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonché fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; j) agenzia in attività finanziaria - articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Restano ferme le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.
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