Art. 10 · Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Capo III

Art. 10

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Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

In vigore dal 3 giu 2002
1. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà, del quale fornisce gli elementi identificativi. 2. L'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo. 3. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio del premio. 4. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 del Codice. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° aprile 2008 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 399
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