Capo I
Art. 1
1 / 10Ambito di applicazione
In vigore dal 3 giu 2002
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare:
- l'articolo 122, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e l'individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 123, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e l'individuazione delle acque equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi registrati in Stati esteri prevede che l'obbligo di assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo prevede che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi è assolto, tra l'altro, mediante contratto di assicurazione «frontiera»;
- l'art. 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione;
- l'articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Ufficio centrale italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione «frontiera» come disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà le modalità di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo o natante;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ed in particolare l', comma 4, con il quale è stato sostituito l'articolo 128 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125, comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma 7, 126, comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-01;86#art-1