Art. 5 · Procedure di comunicazione

Art. 5

5 / 7

Procedure di comunicazione

In vigore dal 3 mag 2008
1. L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-03-28;76#art-5