Art. 1
1 / 12Soggetti beneficiari
In vigore dal 4 mag 2008
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l', comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di perseguire maggiore efficacia al sostegno dell'innovazione industriale, prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo;
Visto l', comma 842, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona, siano finanziati progetti di innovazione industriale adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto l', comma 845, della già citata legge n. 296 del 2006 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
Considerato che i predetti regimi di aiuto devono essere utilizzati prioritariamente per l'attuazione dei citati progetti e degli altri interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico volti ad innalzare il livello tecnologico del sistema industriale italiano;
Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;
Ritenuto altresì necessario che detto regime di aiuto sia caratterizzato da una adeguata flessibilità, tale da rispondere alle specifiche esigenze derivanti dall'attuazione dei predetti progetti ed interventi;
Vista la decisione della Commissione europea C 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, di sviluppo ed innovazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 358/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;
Ritenuto di non poter aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda il numero di anni relativi alla definizione di «nuova impresa innovatrice» contenuta all', comma 4, lettera l), in quanto l'indicazione riportata nel testo in lingua italiana della citata disciplina comunitaria 2006/C323/01 è errata ed è pertanto necessario disporre in conformità al testo ufficiale in lingua inglese, che indica 6 anni, pubblicato nell'Official Journal of the European Union C323/16 del 30 dicembre 2006, nonché alla richiamata autorizzazione della Commissione europea C 6461, che riporta il medesimo dato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 14 marzo 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti beneficiari
1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto:
a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori di attività, con esclusione dei settori agricolo e dei trasporti, sono inoltre escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004;
b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;
c) le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.
2. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-03-27;87#art-1