Art. 2 · Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237

Art. 2

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Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237

In vigore dal 4 mag 2008
1. All' del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, al comma 2, le parole «, nonché le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate. 2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «, nonché le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate; b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»; c) il comma 4 è abrogato; 3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»; b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»; c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2008 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 74
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