Art. 2
2 / 5Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali
In vigore dal 1 mag 2008
Documentazione attestante l'avvenuto versamento
delle ritenute fiscali
1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all' corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell', comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
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