Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 1 apr 2008
IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e successive modifiche ed integrazioni; Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione spontanea. Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione. 2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.
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