Art. 8
8 / 10Prescrizioni per il costruttore del sistema
In vigore dal 28 mar 2008
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
2. Il costruttore correda ogni singola unità prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all', comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto è corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:2008-01-25;39#art-8