Art. 3
3 / 10Omologazione dei sistemi
In vigore dal 28 mar 2008
1. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda è corredata da una scheda informativa compilata in conformità al modello riportato nell'allegato B.
2. Nella domanda sono indicati:
a) la famiglia dei tipi di motori alla quale è destinato il sistema, nonché la fascia di originaria appartenenza dei motori (Euro.....), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;
b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
3. Ogni sistema è omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad una o più famiglie di motori. La verifica dell'idoneità del sistema, ai fini della sua omologazione, è effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato D.
4. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di motore costituente la famiglia, che:
a) effettua la prevista procedura di verifica di durabilità del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E;
b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di funzionamento del motore, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.
5. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, è assegnato un numero di omologazione/estensione di omologazione, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
6. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformità al modello riportato all'allegato F.
Storico versioni
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