Art. 2
2 / 5Adempimenti a carico delle SOA
In vigore dal 26 feb 2008
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall', comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all'. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall', comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo . Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell'Autorità.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorità, di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall', comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all', utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
3. Per le attività previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2007-12-21;272#art-2