Art. 2
2 / 2Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In vigore dal 24 gen 2008
1. Gli allegati, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 5, contengono ognuno tante schede per quanti sono i trattamenti individuati dalle rispettive strutture ministeriali, secondo l'ordine indicato nell', comma 1: tali schede identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari da parte di ogni singola struttura cui compete il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimenti di dati all'estero e di diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 215
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-29;255#art-2