Art. 3
3 / 5Controllo requisiti formali e individuazione dei soggetti
In vigore dal 27 dic 2007
1. L'Agenzia delle entrate esaminate le istanze di cui all', verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti, specificando il relativo reddito, secondo i criteri indicati nell', comma 1. L'elenco è trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di cui all', comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-08;228#art-3