Art. 5 · Dati sensibili e giudiziari

Art. 5

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Dati sensibili e giudiziari

In vigore dal 8 lug 2020
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Autorità politica con delega alla famiglia, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'.

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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2007-10-30;240#art-5