Capo II
Art. 4
4 / 9Titoli valutabili
In vigore dal 3 gen 2008
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio:
1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;
b) corsi di aggiornamento professionale:
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;
2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;
3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento già valutati come requisito di ammissione ai sensi dell' del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;
sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
c) anzianità:
1) l'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00;
2) l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50;
le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianità viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-12;237#art-4