Art. 2
2 / 10In vigore dal 5 dic 2007
1. L'articolo 27-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973, inserito con l' del decreto 18 gennaio 1991, n. 90 e come modificato dall', comma 1 del decreto 15 luglio 1993, n. 322 e dall', comma 1, lettera a) del decreto 24 febbraio 1995, n. 156, è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m2 e costituiti da almeno tre strati di cui:
uno strato detto "copertura", che può essere patinato e stampato;
uno strato intermedio detto "centro";
uno strato detto "retro"; destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti:
camomilla, tè ed erbe infusionali;
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;
cereali tostati;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
frutta secca con guscio;
legumi freschi con baccello;
legumi secchi o disidrati, interi o sotto forma di farina o di polvere;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;
sale da cucina o da tavola;
zuccheri sotto forma solida.
2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito "retro".
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m2.
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nel-l'Allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-09-25;217#art-2