Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 ago 2007
1. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, modificate dal presente regolamento, si applicano ai concorsi pronostici indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 6 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 393
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