Art. 5 · Modalità di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio

Art. 5

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Modalità di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio

In vigore dal 3 ott 2007
1. Il datore di lavoro istituisce il registro di cui all' apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato 1. 2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio di cui all' per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le informazioni previste nell'allegato 2. 3. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi del comma 2, dichiarando altresì il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.
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