Art. 4 · Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

Art. 4

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Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

In vigore dal 31 mag 2007
1. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita. 2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell', comma 1, secondo periodo, possono garantire l'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi. 3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, può essere garantita anche tramite l'assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti. 4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all', comma 1, lettera b), possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettività giuridica. 5. I fondi pensione preesistenti avviano le procedure di adeguamento dei propri statuti alle norme del presente decreto e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell'avvenuto adeguamento.
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