Art. 2 · Rispetto dei principi del Codice

Art. 2

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Rispetto dei principi del Codice

In vigore dal 27 giu 2007
1. Il Ministero delle comunicazioni adotta modalità di trattamento di dati sensibili e giudiziari volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela. 2. Il trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai tipi individuati dal presente regolamento ha sempre luogo previa verifica del rispetto dei principi del «Codice», ed in particolare dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa verifica dell'indispensabilità delle operazioni eseguibili, strumentali al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve le limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni da disposizioni di legge e di regolamento. 4. Ogni dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, contenuta nel «Codice» ed in altre fonti dell'ordinamento, nonché ogni dato erroneamente pervenuto, è inutilizzabile, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».
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