Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 lug 2007
1. La commercializzazione e l'uso dei materiali ed oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento è consentita a partire dal 19 novembre 2006. 2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 19 novembre 2007.
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