Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 lug 2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2005/79/CE della Commissione del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto l' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 aprile 2007; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è modificato come segue: l'allegato II, sezione 1, Parte B, «Additivi per materie plastiche» è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
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