Art. 9 · Obblighi degli utilizzatori

Art. 9

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Obblighi degli utilizzatori

In vigore dal 5 lug 2007
1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. 2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.
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