Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 5 lug 2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007; Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. 2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purchè lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera.
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