Art. 1 · O g g e t t o

Art. 1

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O g g e t t o

In vigore dal 23 mag 2007
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare gli articoli, 20, 21 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione - con atto di natura regolamentare - dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell' della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui, fra l'altro, è stato soppresso il Ministero delle attività produttive ed istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005; Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006; Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione dello sviluppo economico, le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati; Ritenuto di dover individuare le operazioni ordinarie che il Ministero dello sviluppo economico deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Considerato ancora che possono dispiegare effetti significativi per l'interessato anche le operazioni svolte mediante siti web o volte a definire in forma automatizzata profili degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione; Ritenuto necessario individuare, con riferimento alle operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ed in particolare le operazioni di comunicazioni a terzi; Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni; Considerato che le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle fonti normative degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni; Acquisito il parere in data 30 novembre 2006 del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, (nota n. 1697, in data 2 marzo 2007); Adotta il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dello sviluppo economico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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