Art. 4 · Prolungamento della cessione

Art. 4

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Prolungamento della cessione

In vigore dal 25 apr 2007
1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali. 2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato. 3. Il prolungamento sulla pensione è comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 marzo 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399
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