Art. 3 · Aliquote contributive

Art. 3

3 / 4

Aliquote contributive

In vigore dal 25 apr 2007
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell', commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-03-07;45#art-3