Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 21 apr 2007
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 marzo 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 398
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-03-02;44#art-2