Art. 2
2 / 5Oggetto ed efficacia della garanzia statale
In vigore dal 11 apr 2007
1. Ai fini del presente decreto per debiti maturati si intendono quelli a fronte di crediti comprensivi di tutti gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità per procedere all'adempimento dell'obbligazione. Nel caso di titoli giudiziari tali requisiti si intendono soddisfatti con il deposito degli stessi anche se intervenuto successivamente alla data del 5 giugno 1999.
2. La garanzia del Fondo opera quale garanzia di ultima istanza volta al ripianamento delle perdite che i creditori dei partiti e movimenti politici dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva relative alle altre eventuali garanzie primarie reali o fideiussorie dei partiti medesimi o di soggetti terzi.
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