Art. 3 · Piano di studio

Art. 3

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Piano di studio

In vigore dal 12 gen 2007
1. Il piano di studio del corso, elaborato in coerenza, ove possibile, con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, è stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su proposta del Capo del competente Servizio dell'Ispettorato generale. 2. Il piano di studio tiene conto dei compiti e delle funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nonché delle specificità di ciascun profilo professionale del ruolo, in relazione ai requisiti culturali e alla tipologia della prestazione lavorativa. 3. Il piano di studio individua le finalità qualificanti, le aree didattiche del corso, le materie di insegnamento, i relativi programmi, i docenti ed il numero di ore d'insegnamento, nonché gli esami, le prove e gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-3