Art. 15 · Commissione giudicatrice dell'esame finale

Art. 15

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Commissione giudicatrice dell'esame finale

In vigore dal 12 gen 2007
1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso è nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su proposta del competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo. 2. La commissione è composta da un dirigente del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da un dirigente del Corpo medesimo, con funzioni di vice presidente, da un dirigente della Scuola superiore di polizia e da un numero di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso, di cui almeno uno scelto tra i docenti esterni all'Amministrazione. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo forestale dello Stato. 4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
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