Art. 7 · Oggetto e svolgimento del tirocinio
Capo III

Art. 7

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Oggetto e svolgimento del tirocinio

In vigore dal 10 ago 2006
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all' del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento, in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione. 2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento. 3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
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