Art. 4 · Vigilanza sugli esami
Capo II

Art. 4

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Vigilanza sugli esami

In vigore dal 10 ago 2006
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all', in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modifiche.
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