Art. 3 · Commissione d`esame
Capo II

Art. 3

3 / 16

Commissione d`esame

In vigore dal 10 ago 2006
1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo dei geometri con almeno otto anni di anzianità di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università o un Istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui può vertere la prova attitudinale. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello. 3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale, sono a carico del predetto Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-06-21;238#art-3