Capo II
Art. 2
2 / 16Contenuto della prova attitudinale
In vigore dal 10 ago 2006
1. La prova attitudinale prevista dall' del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame si svolge in lingua italiana e si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto dirigenziale di riconoscimento, che individua le prove nonché le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A, da comunicare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Storico versioni
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